Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale della sicurezza dei trasporti).

      1. È istituita l'Agenzia nazionale della sicurezza dei trasporti, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, organismo tecnico operante nel settore della sicurezza dei trasporti, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.
      2. L'Agenzia è sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministro dei trasporti, nonché alla vigilanza e al controllo del Ministro delle infrastrutture per gli aspetti di esclusiva competenza dello stesso Ministro.
      3. Il Ministro dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rendiconto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente.